Regolamento d'Istituto

Regolamento d'Istituto

Disposizioni generali

01

Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano a consolidare il senso di responsabilità e la correttezza dei comportamenti e dei rapporti interpersonali, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed  in generale a vantaggio della comunità scolastica.

02

Diritto di esporre le proprie ragioni

Nessuno studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

03

Le sanzioni non influenzano il profitto

In nessun caso la sanzione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto, ma influirà nell’assegnazione del voto di condotta.

04

Libera espressione di opinione

In nessun caso la libera espressione di opinione, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui persona, può essere sanzionata né direttamente né indirettamente.

05

Sanzioni proporzionate

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, quali attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, produzione di elaborati che inducano ad una riflessione e ad una rielaborazione critica di episodi verificatisi, attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, ecc. Queste attività possono configurarsi anche come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni applicate.

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